
Quando sussiste, nella guida in stato di ebbrezza, l’aggravante di aver provocato un incidente stradale?
Se un soggetto, coinvolto in un incidente stradale, viene trovato positivo all’alcoltest, non sempre per ciò solo gli può essere contestata la circostanza aggravante di aver provocato un sinistro stradale, prevista dall’articolo 186, comma 2 bis, del Codice della Strada.
L’orientamento dominante della Corte di Cassazione, infatti, ritiene che “ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica”.
Di conseguenza, se l’incidente in cui sei rimasto coinvolto non è dipeso da un tuo comportamento scorretto o comunque colposo, non ti può essere contestata la predetta aggravante, anche se è accertato oltre ogni ragionevole dubbio il tuo stato di ebbrezza.
Recentemente, il Tribunale di Vicenza, con sent. n. 1065 del 28/06/2023, ha fatto applicazione di questo principio ormai pacifico in giurisprudenza, dichiarando non sussistente l’aggravante dell’incidente stradale, in quanto nel caso di specie non era stato possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro in questione, per cui non se ne poteva addossare la responsabilità all’imputato, per il solo fatto che fosse stato rinvenuto in stato di ebbrezza. In particolare, dalle indagini effettuate non era stato possibile ricostruire la velocità alla quale procedevano i due veicoli coinvolti, né erano stati rilevati sul posto detriti o altre tracce di frenata, mentre dell’unico testimone oculare presente non era stato chiesto l’esame in dibattimento.
Per tali ragioni, nel caso analizzato non si poteva ragionevolmente escludere che, anche qualora l’imputato fosse stato completamente sobrio, il sinistro non si sarebbe comunque realizzato e ciò, di per sé, risulta sufficiente ad escludere la sussistenza della circostanza aggravante in commento.
In definitiva, non vi potrà essere una condanna per questa fattispecie aggravata di guida in stato di ebbrezza, salvo il caso in cui l’Accusa dimostri la sussistenza di un rapporto di causa-effetto fra l’alterazione alcolica e la verificazione dell’incidente stradale.
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Alberto Lodi